ORGANI
COLLEGIALI
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
SOMMARIO
-
Introduzione
-
Consiglio
d'istituto
-
Consiglio
amministrativo
-
Consiglio
di classe
-
Assemblea
dei genitori
-
Collegio
dei docenti
-
Esercizio
del voto - Norme comuni
Art. 1
– Costituzione degli Organi
Collegiali
La comunità
scolastica dell’Istituto Maria Immacolata per rendere efficace
la collaborazione tra tutte le sue componenti, per la gestione
delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo
spirito delle moderne istanze sociali espresse nella
legislazione scolastica italiana, con particolare riferimento
alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il
Consiglio d’Istituto (C.I.), la cui attività è regolata dal
presente Statuto.
Oltre al C.I. vengono istituiti anche il Consiglio
Amministrativo, il Collegio dei Docenti ed i Consigli di Classe.
Art. 2
– Finalità Istituzionali
Data la
particolare fisionomia dell’Istituto, gestito dall’Ente
“Religiose di Maria Immacolata Missionarie Clarettiane”, e
le sue specifiche finalità educative ispirate alla concezione
cristiana della vita ogni atto, iniziativa o decisione di
qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le
finalità istituzionali, così come esposte nello specifico
progetto educativo che viene assunto come centro ispiratore di
tutta l’attività formativa dell’Istituto. Al suddetto Ente
gestore spettano, in definitiva, il giudizio sull’eventuale
difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali
e i provvedimenti applicativi conseguenti.
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CAPITOLO
I
Art. 3
– Composizione
Il Consiglio
d’Istituto è così composto:
Direttrice
Vicedirettrice
Presidente (nominato tra i rappresentanti eletti)
Vicepresidente ( nominato tra i rappresentanti eletti)
Segretario (nominato tra i rappresentanti eletti)
Economa dell’Istituto
2 rappresentanti degli insegnanti per la scuola primaria
1 rappresentante degli insegnanti per la scuola dell’infanzia
2 rappresentanti dei genitori per la scuola primaria
1 rappresentante dei genitori per la scuola dell’infanzia
1 rappresentante del personale ATA
1 alunno
Eventuali esperti esterni – cooptati- (chiamati
all’occorrenza)
Art. 4 –
Attribuzioni
Il C. I., fatte
salve le competenze dell’Ente Gestore, del Collegio dei
Docenti e del Consiglio Amministrativo, ha potere deliberante
per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della
vita e dell’attività della Scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio dell’Istituto.
In particolare:
-
Nomina, per
votazione, il Presidente e il Vicepresidente scelti per le
loro particolari e professionali capacità, nonché per la
dedizione dimostrata verso l’Istituto;
-
Definisce
gli indirizzi generali per le attività delle Scuole
funzionanti nel proprio ambito, sulla base delle finalità
fondamentali del Progetto Educativo;
-
Visiona il
Piano dell’Offerta Formativa (POF) elaborato dal Collegio
dei Docenti, secondo quanto previsto dall’Art. 3 del
Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR 275/99);
-
Propone
l’adozione di un Regolamento interno dell’Istituto;
-
Ha facoltà
di visionare il bilancio scolastico;
-
Approva, in
via definitiva, il calendario scolastico stilato dal
Collegio dei Docenti;
-
Promuove
contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e per intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
-
Promuove la
partecipazione dell’Istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
-
Regola
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative
assistenziali che possono essere assunte dall’Istituto;
-
Propone
all’Amministrazione dell’Istituto indicazioni per
l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di attrezzature
tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi
quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni
librarie;
-
Esprime un
parere sull’andamento generale dell’Istituto.
Art. 5 –
Funzioni del Presidente
Il Presidente
del C.I. nomina tra i membri del Consiglio stesso un segretario,
con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e
di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle
riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla
comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dal
seguente art. 7.
Spetta al
Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I.,
stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e
le indicazioni del Consiglio Amministrativo.
Spetta anche al
Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli
altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi
terzo.
Egli, secondo i
propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al
Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza
del Presidente esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.
Nel caso di
assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, il
consigliere più anziano di età ne assume i poteri.
Nel caso di
dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il
Consiglio provvederà, su proposta della Direttrice,
all'elezione di un nuovo Presidente.
Art. 6
– Durata in carica del C. I.
Il Consiglio
d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie
funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
I Consiglieri
che nel corso dei tre anni perdano i requisiti per i quali sono
stati eletti (O.M. del 15/07/1991 n° 215, art. 51) o che non
intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute
consecutive, saranno sostituiti dal rappresentante di categoria
e di settore che, nell'ultima votazione, ha ottenuto il maggior
numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle
liste si procederà ad elezioni suppletive.
Art. 7
– Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere
Il C.I. dovrà
riunirsi almeno due volte nell’Anno Scolastico, nei locali
della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.
La data e l'ora
di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima
riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far
pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima
della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta
dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.
Le proposte per
“l'ordine del giorno" per le riunioni devono essere
presentate al Consiglio Amministrativo almeno 8 giorni prima
della riunione.
Copia della
convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà
essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della
Scuola.
Qualora
nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche
documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri,
unitamente alla convocazione del Consiglio.
Per la validità
delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida
qualunque sia il numero dei Consiglieri.
Le
deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei
Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le
deliberazioni del C.I. vengono pubblicate nell'albo della Scuola
e comunicate al Consiglio Amministrativo dell' Ente Gestore.
La votazione è
segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di
Presidente, Vicepresidente ed ogni qualvolta si vota per
questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione
è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei
Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.
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CAPITOLO
II
Art.
8 - Composizione
Il Consiglio
Amministrativo è così composto:
Direttrice
Vicedirettrice
Economa dell’Istituto
Segretaria dell’Istituto
Art. 9
- competenze
Il Consiglio
Amministrativo:
-
Predispone
il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale
dell’Istituto;
-
Definisce
le rette scolastiche;
-
Delibera
in materia economica per ciò che riguarda l’Istituzione
Scolastica;
-
Gestisce
il personale presente nella Scuola.
Art. 10
- Riunioni e delibere
Le
deliberazioni del Consiglio Amministrativo sono adottate a
maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Le sedute del
Consiglio Amministrativo non sono pubbliche. Il Segretario dovrà
redigerne relativo verbale.
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CAPITOLO
III
Art. 11
– Composizione
Il Consiglio di
classe è presieduto dalla maestra prevalente e composto dagli
insegnanti del modulo-classe e da tutti i genitori della stessa.
Nella prima
riunione dell’Anno Scolastico si procederà all’elezione del
rappresentante dei genitori e di un vice che eventualmente lo
sostituisca in caso d’assenza, oppure si procederà all’elezione
di una coppia dei genitori. Detti rappresentanti rimarranno in
carica per un anno e saranno rieleggibili negli anni successivi.
Compito del
rappresentante di classe è redigere il verbale di ogni
riunione, che consegnerà alla Direttrice.
Qualora i
rappresentanti perdano i requisiti per i quali sono stati eletti
o non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute
consecutive, si procederà a nuove elezioni.
In caso di
dimissioni volontarie, presentate con motivazioni scritte, il
rappresentante sarà sostituito dal vice-rappresentante, il
quale sarà sostituito, a sua volta, dal primo dei non eletti
nella precedente votazione.
Art. 12
- Competenze
I Consigli di
Classe si riuniscono, in linea di massima ogni due mesi, in ore
non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione
educativa e didattica, all’adozione dei libri di testo, ad
iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
I Consigli di
Classe possono, altresì, esprimersi riguardo ad altri argomenti
legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi,
disciplina, rendimento della classe, visite d’istruzione,
progetti, laboratori) e proporre eventuali soluzioni agli organi
competenti.
Le competenze
relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei
rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione
periodica e finale degli alunni spettano al team-docente della
classe.
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CAPITOLO
IV
Art. 13
– Assemblee dei genitori
I Genitori
hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola.
Le assemblee possono essere di Classe o di Istituto.
Le Assemblee si devono svolgere in orario non coincidente con
quello di lezione. La data e l’orario di ciascuna di esse va
concordato, di volta in volta, con la Direttrice.
L’assemblea è convocata su richiesta di almeno il 30% dei
genitori dell’Istituto o la metà più uno dei Genitori della
Classe.
La Direttrice, sentito il Consiglio Amministrativo, autorizza la
convocazione e i promotori né danno comunicazione a tutti i
genitori almeno cinque giorni prima mediante convocazione
scritta, comunicando anche l’ordine del giorno.
L’assemblea dei genitori di classe è presieduta dal
rappresentante della classe stessa, mentre quella d’Istituto
dal Presidente del Consiglio d’Istituto, affiancato da un
segretario scelto per l’occasione all’inizio della riunione.
All’assemblea di Classe o d’Istituto possono partecipare la
Direttrice e gli insegnanti rispettivamente della Classe o
dell’Istituto.
Possono anche aver luogo, su convocazione della Direttrice,
assemblee dei genitori di Classe e di Istituto con l’eventuale
partecipazione dei Docenti e degli alunni, per l’esame di
problemi riguardanti specifiche classi o l’andamento generale
didattico e formativo dell’Istituto.
Art. 14
– Conclusioni delle assemblee
Di tutte le
assemblee deve essere redatto, a cura del Segretario incaricato,
un breve verbale con l’indicazione dell’ordine del giorno
proposto, della discussione seguita e delle conclusioni
raggiunte e consegnato alla Direttrice dell’Istituto.
I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la
Segreteria.
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CAPITOLO
V
Art. 15
– Composizione e riunioni
Il Collegio dei
Docenti è composto da tutto il personale docente della Scuola
dell’Infanzia e Primaria. È presieduto dalla Direttrice.
Esercita le
funzioni di Segretario un docente, designato dalla Direttrice,
che redige il verbale di ogni riunione.
Il Collegio dei
Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si
riunisce ogni mese secondo un calendario prestabilito. Le
riunioni del Collegio avvengono in ore non coincidenti con
l'orario di lezione.
Art. 16
– Competenze
Il Collegio dei
Docenti:
-
ha potere
deliberante in materia di funzionamento didattico
dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta
Formativa; stila il Calendario degli incontri principali
dell’Anno Scolastico in corso; cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito
degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di
insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle
linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
-
formula
proposte alla Direttrice per la formazione e la composizione
delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni
e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche,
tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della
normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni
scolastiche;
-
valuta
periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica
per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportune misure per il miglioramento dell'attività
scolastica;
-
provvede
all'adozione dei libri di testo e ne rende partecipi i
Consigli di Classe;
-
adotta e
promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle
normative vigenti sull'autonomia scolastica;
-
promuove
iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
-
elegge i
suoi rappresentanti per il Consiglio d'Istituto, con
votazione segreta;
-
elegge due
docenti incaricati di collaborare con la Direttrice: uno per
la Scuola dell'Infanzia, uno per la Primaria, in caso la
Direttrice stessa ne avvertisse la necessità;
-
esamina,
allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della
rispettiva classe e programma interventi mirati, sentiti gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compiti medico-psico-pedagogici.
-
nell'adottare
le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto
delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.
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CAPITOLO
VI
Art. 17
- Elettorato
L’elettore
che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori,
personale docente e non docente) può esercitare il diritto di
voto per ogni categoria di appartenenza.
Art. 18
– Candidature e nomine
Per il
Consiglio d'Istituto:
1 – Personale
docente
All’interno
del Collegio si candidano i docenti e vengono eletti per alzata
di mano o per votazione segreta tre rappresentanti: due per la
Scuola Primaria e uno per la Scuola dell’Infanzia.
2 – Genitori
Nel primo
Consiglio di Classe dell’Anno Scolastico il rappresentante
eletto stilerà la lista dei candidati per il Consiglio
d’Istituto. Tali elenchi verranno consegnati alla Direttrice
che provvederà alla stesura di una lista unica.
3 – Personale
ATA
All’inizio
dell’Anno Scolastico, il personale ATA si riunirà per
eleggere un rappresentante per il Consiglio d’Istituto, per
alzata di mano o votazione segreta, comunicando alla Direttrice
il risultato della votazione.
4 – Alunni
Nell’ultima
classe della Scuola Primaria, all’inizio dell’Anno
Scolastico, si procederà a elezioni con le modalità prescelte
dalla maestra di classe. Gli alunni eleggeranno un loro
rappresentante, il cui nome sarà comunicato alla Direttrice,
che interverrà nel Consiglio d’Istituto.
Art. 19 – Svolgimento delle elezioni
Le modalità e
le norme particolari per l’esercizio del voto, vengono fissate
dall’apposita Commissione Elettorale, nominata dalla
Direttrice in tempo utile per la preparazione delle operazioni
elettorali.
Art. 20 –
Procedura per le elezioni
Il
Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni con le modalità
suggerite dall’O.M. n° 215 del 15/07/1991
Commissione
Elettorale:
Viene nominata
dal Dirigente scolastico almeno 45 giorni prima della data
prevista per le votazioni.
Detta data
viene stabilita dal Consiglio d’Istituto uscente.
E’ composta da
cinque membri 5 (1 docente, 1 amministrativo, 3 genitori)
La commissione
stessa si riunisce al più presto, dopo la nomina, per redigere
il verbale di insediamento ed eleggere un presidente che a sua
volta elegge un segretario.
I membri della
Commissione elettorale non devono essere candidati al Consiglio.
La commissione
delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri
componenti.
Tutte le
decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il
voto del presidente.
I compiti
della Commissione sono:
-
Ratificare
l’elezione dei membri eletti tra il personale docente.
-
Ratificare
l’elezione dei membri eletti tra il personale non docente.
-
Formare
l’elenco dei candidati divisi per ciascun grado di scuola,
indicando
nome
e cognome, luogo e data di nascita.
I genitori
elettori con più figli a scuola, possono votare una sola volta
in ogni grado di scuola.
Predisposizione delle
operazioni di voto:
-
Vidimazione
e firma delle schede da parte del Presidente (modello fac-
simile depositato in segreteria, Allegati A e B) in quantità
corrispondente al numero degli elettori.
-
Definizione
delle modalità di votazione (orari, riconoscimento degli
elettori, apposizione della firma degli stessi sull’elenco,
sistemazione degli ambienti di voto e norme varie)
-
Disciplina
delle operazioni di scrutinio.
Presentazione della candidatura:
Ogni genitore
ha diritto a presentare la propria candidatura in ogni grado di
scuola di appartenenza del figlio.
Consegnando
per iscritto la propria candidatura in Segreteria, negli orari
stabiliti, nel periodo compreso tra il 20° e il 15° giorno
antecedente alla votazione.
Alla chiusura
del periodo di candidatura corrisponde la formazione degli
elenchi dei candidati e l’affissione pubblica, previa verifica
della regolarità delle candidature stesse da parte della
commissione.
Documentazione
Tutto il
materiale relativo alle elezioni del Consiglio d’Istituto
cessante, andrà distrutto.
Definizione delle modalità di
svolgimento delle votazioni
-
L’apertura
del seggio si articolerà in due giorni, di cui uno non
lavorativo per facilitare il voto di tutti i genitori.
-
Il primo
giorno di votazione, un’ora prima dell’apertura del seggio si
provvederà alle operazioni preliminari al voto, ovvero
apposizione del timbro e firma da parte del Presidente su ogni
singola scheda, per un numero corrispondente agli elettori
aventi diritto.
-
Il
riconoscimento degli elettori potrà avvenire per conoscenza
degli stessi da parte dei membri del seggio elettorale.
-
All’elettore
dopo il riconoscimento, sarà chiesto di apporre la propria
firma sull’apposito elenco. Si procederà poi al voto previa
consegna della scheda che sarà inserita piegata nell’urna al
termine dell’operazione di voto.
-
Sarà cura
del Presidente provvedere alla sistemazione degli ambienti di
voto nel massimo rispetto della segretezza di quest’ultimo.
-
Il voto
verrà espresso mediante la scrittura del cognome e nome del
candidato a cui s’intende dare il voto.
-
Non è
ammesso il voto per delega.
-
In caso
d’assenza del Presidente, egli è sostituito dallo scrutatore
più anziano.
-
Quando non
sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio
s’insedia ugualmente con i membri presenti.
-
Delle
operazioni d’insediamento e voto viene redatto verbale.
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI
SCRUTINIO
Le operazioni
di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
votazioni e non possono essere interrotte fino al loro
completamento.
L’attribuzione
del voto avverrà attraverso la lettura del cognome e nome del
candidato scritto sulla scheda dall’elettore. E’ preciso dovere
del Presidente interpretare la volontà dell’elettore nella
comprensione dell’espressione del voto stesso.
La nullità del
voto si avrà nei casi in cui il candidato menzionato risulterà
non presente in lista o presente in un’altra.
Delle
operazioni di scrutinio varrà redatto verbale finale con
menzione dei candidati eletti.
Art. 21
– Interpretazione, integrazione e modificabilità dello
"Statuto".
In caso di
dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o
di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le
opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio
d'Istituto, previo esame e presentazione del punto in questione
da parte della Dirigenza Scolastica.
Il presente
"Statuto" può essere modificato solo quando l’Ente
Gestore lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta
almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o
1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve
essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente
Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare
o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova,
accompagnata da una breve motivazione della richiesta.
Art. 22
– Vigore del presente "Statuto".
Il presente
“Statuto”, proposto dall’Ente Gestore dell’Istituto,
discusso e approvato dai rappresentanti delle varie componenti
della comunità scolastica, entra in vigore nell’Anno
Scolastico 2004-2005.
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